Per i giornali online non esiste obbligo di registrazione e, di conseguenza, non può essere contestato il reato di stampa clandestina.
Lo chiarisce definitivamente la Corte di cassazione, depositando la motivazione della sentenza n. 23230, con la quale nel maggio scorso, ponendo termine al «caso Ruta», ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico «Accade in Sicilia», per omessa registrazione della pubblicazione dello stesso, come previsto dagli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948.
La Cassazione ha, al contrario, ribaltato la posizione dei giudici di merito, fornendo una lettura della legge sulla stampa, secondo la quale il giornale telematico, inteso come categoria a sé stante, non risponderebbe alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del “prodotto stampa” e, precisamente:
– un’attività di riproduzione tipografica;
– la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività.
È vero che la legge n. 62 del 2011 ha introdotto la registrazione dei giornali online, ma lo ha fatto solo per ragioni amministrative e solo al fine di concedere la possibilità di usufruire delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria. In conseguenza di tale scelta, le testate telematiche possono essere sottoposte alla legge n. 47 dell’8 febbraio 1948, “Disposizioni sulla stampa”, solo a condizione di aver fatto richiesta di finanziamento pubblico.
Le motivazioni depositate dalla Cassazione segnano, dunque, una svolta nella storia dell’editoria italiana, ricordando la stessa inadeguatezza dell’impianto normativo in materia, basato ormai su una legge di oltre sessant’anni fa.
A conclusione del suo iter logico, la Cassazione ha anche evidenziato che l’estensione dell’obbligo di registrazione della testata telematica, con la conseguente applicabilità della sanzione penale, rappresenterebbe un’interpretazione analogica in senso peggiorativo per l’imputato non consentita dai principi cardini dell’ordinamento penale.
Sono state accolte, quindi, le posizioni esposte dalla difesa di Ruta la quale, per l’appunto, aveva messo in evidenza come il sito posto sotto accusa rappresentasse solo un semplice blog o un sito internet, non potendo rientrare a tal fine nella definizione di stampa o stampato data dalla legge del 1948.
Lo stesso Ruta, soddisfatto della vittoria schiacciante, ha ricordato come ”In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato“.
In attesa di una normativa adeguata, anche noi dobbiamo certamente ritenerci soddisfatti della libertà riconosciuta all’informazione online, ovviamente a condizione che siano sempre rispettate le regole del gioco .
Angela Scalisi.